Informazioni legali

Condizioni generali di contratto (CGC)

Valide per tutte le prestazioni di PrepCenter FBA (Zbranca MTZ World)

Le presenti condizioni generali si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 BGB (codice civile tedesco) (B2B). Non vengono conclusi contratti con consumatori.
Aggiornamento: agosto 2026. Determinante è la versione in vigore al momento della conclusione del contratto.

§ 1 Ambito di applicazione e parti contrattuali

(1) Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto prestazioni di prep, di deposito e di spedizione conclusi tra

Zbranca MTZ World
Impresa individuale · Denominazioni commerciali: PrepCenter FBA, PrepCenter Germany
Titolare: Valentin Iulian Zbranca
Lindenstraße 21
83395 Freilassing
Germania
E-mail: b2b@prepcenterfba.eu

(di seguito: «Prestatore») e il rispettivo committente (di seguito: «Committente»).

(2) Determinante è la versione delle presenti CGC in vigore al momento della conclusione del contratto. Condizioni del Committente difformi, contrarie o integrative non divengono parte del contratto, salvo che il Prestatore abbia espressamente acconsentito alla loro validità in forma testuale. Ciò vale anche qualora il Prestatore esegua la prestazione senza riserve pur essendo a conoscenza di tali condizioni.

(3) Le presenti CGC si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 BGB, di persone giuridiche di diritto pubblico e di patrimoni speciali di diritto pubblico.

(4) Le presenti CGC si applicano anche a tutti gli incarichi futuri del medesimo Committente, senza che sia necessario un nuovo richiamo.


§ 2 Oggetto delle prestazioni e regimi giuridici applicabili

(1) Il Prestatore eroga, sulla base della rispettiva conferma d'ordine, servizi logistici per la preparazione delle merci ai fini della consegna presso Amazon FBA nonché servizi affini, in particolare:

  • entrata merci, controllo e immagazzinamento
  • etichettatura FNSKU secondo le direttive di Amazon
  • controllo qualità e ispezione
  • prestazioni di imballaggio (polybag, pluriball, sovraimballaggio)
  • bundling e multipacking
  • deposito (di breve durata)
  • spedizione per la consegna ad Amazon (FBA Shipment)
  • spedizione ai clienti finali del Committente (FBM)
  • gestione dei resi

(2) L'esatta estensione delle prestazioni risulta dal prospetto delle prestazioni e dei prezzi di volta in volta vigente nonché dalla singola conferma d'ordine.

(3) Il Prestatore ha il diritto di far eseguire prestazioni parziali da subappaltatori qualificati. Per la loro selezione egli risponde secondo le disposizioni di legge.

(4) Le prestazioni del Prestatore comprendono prestazioni parziali da qualificare giuridicamente in modo differente. Salvo quanto espressamente convenuto in senso diverso, vale quanto segue:

  • a) Prestazioni di lavorazione (entrata merci, controllo, ispezione, etichettatura, imballaggio, bundling, gestione dei resi): si applicano le disposizioni sul contratto d'opera e sul contratto di servizi (§§ 611 e segg., 631 e segg. BGB).
  • b) Prestazioni di deposito (immagazzinamento e custodia delle merci): si applicano le disposizioni sul contratto di deposito in magazzino (§§ 467 e segg. HGB, codice commerciale tedesco), per la responsabilità in particolare il § 475 HGB.
  • c) Prestazioni di spedizione (procacciamento della spedizione ai centri di distribuzione Amazon nonché ai clienti finali del Committente): si applicano le disposizioni sul contratto di spedizione (§§ 453 e segg. HGB). Il Prestatore è al riguardo tenuto all'organizzazione della spedizione; il trasporto vero e proprio è eseguito da vettori e da fornitori di servizi di corriere e di spedizione.

(5) Il Prestatore non è tenuto ad alcuna consulenza legale, fiscale, doganale o in materia di conformità dei prodotti. Le indicazioni relative ai requisiti di Amazon sono fornite senza impegno e senza garanzia della loro attualità; la responsabilità per il rispetto delle direttive Amazon di volta in volta vigenti è a carico del Committente.


§ 3 Conclusione del contratto e conferimento dell'incarico

(1) Le offerte del Prestatore sono soggette a conferma e non vincolanti, salvo che siano espressamente qualificate come vincolanti.

(2) Il contratto si perfeziona quando il Committente conferisce un incarico in forma testuale (§ 126b BGB, in particolare per e-mail o tramite il modulo di contatto) e il Prestatore lo conferma in forma testuale. L'inizio dell'esecuzione della prestazione equivale a una conferma d'ordine.

(3) Il Committente è tenuto a fornire, al momento del conferimento dell'incarico, indicazioni complete e corrette in merito alle merci da lavorare (tipo, quantità, peso, dimensioni, ASIN, FNSKU, marketplace di destinazione ecc.).

(4) Il Prestatore ha il diritto di rifiutare un incarico senza indicazione di motivi, in particolare qualora la merce non corrisponda ai requisiti delle presenti CGC o qualora non siano disponibili le attestazioni richieste ai sensi dei §§ 6 e 7.


§ 4 Prezzi, pagamento e imposta sul valore aggiunto

(1) Si applicano i prezzi indicati sul sito web del Prestatore al momento del conferimento dell'incarico. Tutti i prezzi si intendono in euro, al netto, oltre all'imposta sul valore aggiunto di legge.

(2) Le fatture sono dovute per il pagamento senza deduzioni entro 14 giorni dalla data della fattura, salvo che sia convenuto altrimenti in forma testuale.

(3) Il valore minimo d'ordine ammonta a 25,00 € netti per ciascun singolo incarico relativo a prestazioni di prep. Qualora il valore dell'incarico sia inferiore, la differenza viene calcolata quale supplemento per ordine minimo.

(4) I nuovi clienti ricevono sulle prestazioni di prep uno sconto del 10 % sulla prima e del 5 % sulla seconda consegna (per ciascuna consegna al massimo 2.000 unità). Deposito, spese di spedizione e prestazioni di terzi sono esclusi dallo sconto. Un diritto ulteriore alla concessione di sconti sussiste soltanto in caso di accordo in forma testuale.

(5) In caso di mora nel pagamento il Prestatore ha il diritto di calcolare interessi moratori nella misura di 9 punti percentuali oltre il tasso di interesse base (§ 247 BGB) nonché di far valere l'importo forfettario ai sensi del § 288 comma 5 BGB. Resta riservata la richiesta di un ulteriore danno da mora.

(6) Procedura di inversione contabile (reverse charge). Nei confronti di committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea che dimostrino di possedere un numero di identificazione IVA valido, le prestazioni il cui luogo di effettuazione si determina in base alla sede del destinatario della prestazione vengono fatturate senza IVA tedesca; il debito d'imposta passa al riguardo al destinatario della prestazione (reverse charge), nella misura in cui ciò sia applicabile per legge. Il Committente è tenuto a dimostrare su richiesta la validità del proprio numero di identificazione IVA, a comunicare senza indugio le variazioni e a ricevere la prestazione esclusivamente per la propria impresa. Delle richieste d'imposta fondate su indicazioni errate o tardive del Committente risponde quest'ultimo.

(7) Prestazioni relative a beni immobili. Le prestazioni connesse a un bene immobile, in particolare il deposito di merci su una superficie di magazzino concretamente determinata e assegnata al Committente, sono soggette, in deroga al comma 6, all'imposta sul valore aggiunto tedesca nel luogo in cui è situato l'immobile; al riguardo non ha luogo alcun trasferimento del debito d'imposta. Il Prestatore indica tali prestazioni separatamente in fattura.

(8) Il Committente può compensare crediti del Prestatore soltanto con controcrediti incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato. Al Committente spetta un diritto di ritenzione soltanto nella misura in cui la sua contropretesa si fondi sul medesimo rapporto contrattuale e sia incontestata o accertata con sentenza passata in giudicato.


§ 5 Obblighi del Committente

(1) Il Committente è tenuto a consegnare o a far consegnare al Prestatore le merci destinate alla lavorazione in modo regolare e pronte per la spedizione. La consegna avviene entro gli orari di accettazione merci pubblicati (dal lunedì al venerdì, ore 09:00–17:00); orari diversi richiedono un accordo preventivo.

(2) Il Committente assicura che tutte le merci consegnate siano esenti da vizi giuridici, siano conformi alle vigenti prescrizioni in materia di importazione, dogana, etichettatura e prodotti e non violino diritti di terzi (in particolare diritti di marchio, d'autore e di brevetto).

(3) Tutte le informazioni necessarie per la lavorazione (ad es. Amazon Shipment ID, prescrizioni di etichettatura, schede di dati di sicurezza) devono essere comunicate al Prestatore in tempo utile prima dell'inizio della lavorazione.

(4) Il Committente è esclusivamente responsabile della correttezza di tutte le indicazioni relative ad Amazon (ASIN, FNSKU, marketplace).

(5) Merci pericolose e merci soggette ad autorizzazione. Senza previo espresso accordo in forma testuale il Committente non consegna merci pericolose ai sensi della legge tedesca sul trasporto di merci pericolose (Gefahrgutbeförderungsgesetz) e dell'ADR (comprese le batterie al litio della classe 9, nella misura in cui siano classificate come merce pericolosa), né sostanze esplosive, radioattive, autoinfiammabili, tossiche o pericolose per l'ambiente, né armi e parti di armi, né medicinali e stupefacenti, né animali vivi, né merci che necessitano di refrigerazione o di temperatura controllata e merci facilmente deperibili. Anche le merci soggette a una particolare autorizzazione, licenza o vigilanza amministrativa possono essere consegnate soltanto previo accordo in forma testuale.

(6) Qualora il Prestatore venga a conoscenza di una violazione del comma 5, egli ha il diritto di rifiutare la lavorazione e l'inoltro, di mettere in sicurezza la merce a spese e a rischio del Committente, di rispedirla oppure – in caso di pericolo per persone, cose o ambiente – di adottare le misure immediate necessarie, compreso lo smaltimento a regola d'arte a spese del Committente. Restano impregiudicati eventuali obblighi di segnalazione alle autorità previsti dalla legge.

(7) Il Committente manleva il Prestatore da tutte le pretese di terzi, dalle sanzioni pecuniarie e dalle misure amministrative, comprese le ragionevoli spese di tutela legale, che si fondino su una violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo, salvo che il Committente non sia responsabile della violazione dell'obbligo.


§ 6 Legge tedesca sugli imballaggi, ElektroG e batterie

(1) Legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG). Il Committente è produttore ai sensi della legge tedesca sugli imballaggi per gli imballaggi di vendita, secondari e da trasporto riempiti di merce da lui immessi in commercio tramite il Prestatore. Egli è tenuto a registrarsi, prima del primo conferimento d'incarico, nel registro degli imballaggi LUCID della Zentrale Stelle Verpackungsregister, ad aderire con gli imballaggi soggetti a obbligo di partecipazione a un sistema duale e a presentare al Prestatore, prima del primo conferimento d'incarico, il numero di registrazione LUCID nonché un'attestazione della partecipazione al sistema in forma testuale. Le attestazioni devono essere aggiornate annualmente senza necessità di sollecito; le variazioni devono essere comunicate senza indugio.

(2) Materiale di imballaggio fornito dal Prestatore. Gli obblighi di cui al comma 1 valgono espressamente anche per il materiale di imballaggio che il Prestatore fornisce e impiega su incarico del Committente (ad es. cartoni, polybag, materiale di riempimento e di imbottitura, nastro adesivo, etichette). Il Prestatore imballa al riguardo secondo istruzioni e per conto del Committente e non diviene per ciò stesso produttore ai sensi del VerpackG; gli obblighi di registrazione, di partecipazione al sistema e di dichiarazione relativi a tali imballaggi gravano sul Committente. Su richiesta, il Prestatore comunica al Committente i tipi e le quantità di materiale impiegati per ciascuna spedizione, affinché questi possa effettuare la propria dichiarazione delle quantità.

(3) Qualora le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non siano disponibili, non siano complete o non siano più aggiornate, il Prestatore è, ai sensi del § 7 comma 7 VerpackG, legittimato e obbligato a rifiutare la prestazione o a interrompere una prestazione già iniziata; egli non può né offrire in vendita né immettere in commercio per conto del Committente la merce interessata. Non sussistono pretese del Committente a motivo del ritardo che ne consegue.

(4) Legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG). In caso di apparecchiature elettriche ed elettroniche il Committente è produttore ai sensi dell'ElektroG. Egli deve farsi registrare, prima dell'immissione in commercio, presso la stiftung elektro-altgeräte register (stiftung ear) e attestare al Prestatore in forma testuale, prima del primo conferimento d'incarico, il numero di registrazione WEEE per ciascun marchio e tipo di apparecchiatura nonché, ove necessario, la prova di una garanzia a prova di insolvenza. In mancanza di regolare registrazione le apparecchiature non possono essere offerte in vendita ai sensi del § 6 comma 2 frase 2 ElektroG; il comma 3 si applica per analogia.

(5) Batterie e accumulatori. Per le batterie e gli accumulatori – compresi quelli contenuti nelle apparecchiature o alle stesse acclusi – i commi da 1 a 4 si applicano per analogia. Il Committente attesta la registrazione prevista dalla normativa sulle batterie nonché la partecipazione a un sistema di ritiro (Batteriegesetz, legge tedesca sulle batterie, ovvero regolamento (UE) 2023/1542).

(6) Costi e manleva. I costi che derivano al Prestatore da attestazioni mancanti, incomplete o inesatte ai sensi del presente paragrafo (in particolare tempi di fermo, costi di deposito aggiuntivi, restituzione, smaltimento, successiva licenza di quantitativi di imballaggio) sono a carico del Committente. Il Committente manleva il Prestatore da tutte le sanzioni pecuniarie, dai procedimenti per illeciti amministrativi e dai procedimenti amministrativi, dalle pretese di terzi comprese le diffide e le pretese inibitorie, nonché dalle relative ragionevoli spese di tutela legale, che si fondino su una violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo, salvo che il Committente non sia responsabile della violazione dell'obbligo.


§ 7 Vigilanza del mercato, sicurezza dei prodotti e operatori economici

(1) Il Committente assicura che per ogni prodotto che il Prestatore lavora, deposita o spedisce sia designato un operatore economico stabilito nell'Unione europea ai sensi dell'art. 4 par. 2 lettere da a) a c) del regolamento (UE) 2019/1020 (fabbricante, importatore o mandatario) e che il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato di quest'ultimo nonché il suo indirizzo di contatto siano indicati sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. Quanto precede vale corrispondentemente per le indicazioni previste dal regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), compresa l'indicazione di una persona responsabile per i prodotti messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

(2) Il Prestatore non assume né il ruolo di importatore o di fabbricante, né quello di mandatario o di persona responsabile ai sensi delle disposizioni indicate al comma 1. La designazione di un operatore economico ai sensi dell'art. 4 par. 2 lettere da a) a c) del regolamento (UE) 2019/1020 da parte del Committente è presupposto affinché non venga in considerazione una responsabilità sussidiaria del Prestatore quale prestatore di servizi di logistica ai sensi dell'art. 4 par. 2 lettera d) del regolamento (UE) 2019/1020.

(3) Il Prestatore non può essere indicato quale importatore, fabbricante, mandatario o persona responsabile nelle etichettature dei prodotti, nelle indicazioni sugli imballaggi, nei documenti doganali, di importazione e di spedizione nonché nelle offerte sui marketplace online. Il suo indirizzo non può essere utilizzato quale indirizzo dell'importatore o indirizzo doganale. Le merci devono essere consegnate esclusivamente sdoganate e corredate di indicazioni complete del Committente; l'importazione, lo sdoganamento e l'IVA all'importazione competono esclusivamente al Committente.

(4) Qualora il Committente violi i commi da 1 a 3, il Prestatore ha il diritto di interrompere immediatamente la prestazione e di recedere dal contratto per giusta causa. Il Committente manleva il Prestatore da tutte le pretese, dalle sanzioni pecuniarie, dai costi di richiamo e dalle misure amministrative, comprese le ragionevoli spese di tutela legale, che derivino dal fatto che egli, in violazione dei commi da 1 a 3, non abbia designato alcun operatore economico o abbia indicato il Prestatore quale importatore, fabbricante, mandatario o persona responsabile.

(5) Il Prestatore coopera alle misure delle autorità di vigilanza del mercato nella misura prescritta dalla legge e informa senza indugio il Committente in merito alle richieste delle autorità che riguardino le merci di quest'ultimo.


§ 8 Responsabilità del Prestatore

(1) Il Prestatore risponde illimitatamente per i danni causati da dolo o colpa grave, per i danni derivanti dalla lesione della vita, dell'integrità fisica o della salute, nell'ambito di una garanzia assunta nonché ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti (Produkthaftungsgesetz).

(2) In caso di colpa lieve il Prestatore risponde soltanto in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali), vale a dire di quegli obblighi il cui adempimento rende anzitutto possibile la regolare esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il Committente può regolarmente confidare. In tal caso la responsabilità è limitata al danno tipico del contratto e prevedibile.

(3) Prestazioni di lavorazione (§ 2 comma 4 lett. a). La responsabilità per colpa lieve in caso di danni materiali alle merci consegnate è limitata, per ciascun evento dannoso, al valore comprovato della merce (valore di acquisto ovvero di riacquisto) della partita di merce interessata.

(4) Prestazioni di deposito (§ 2 comma 4 lett. b). Per la perdita o il danneggiamento della merce nel periodo compreso tra la presa in consegna ai fini del deposito e la riconsegna il Prestatore risponde ai sensi del § 475 HGB; egli non risponde pertanto nella misura in cui il danno non fosse evitabile neppure con la diligenza di un ordinato commerciante. Per il resto restano impregiudicate le disposizioni dei §§ 467 e segg. HGB.

(5) Prestazioni di spedizione (§ 2 comma 4 lett. c). Per il procacciamento della spedizione il Prestatore risponde ai sensi dei §§ 453 e segg. HGB. Per la perdita e il danneggiamento della merce affidata alla sua custodia vale la seguente limitazione di responsabilità, tipograficamente evidenziata in modo particolare:

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL § 466 COMMA 2 HGB – SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE

La responsabilità del Prestatore per danni alla merce (perdita o danneggiamento della merce) nelle prestazioni di spedizione e di spedizioniere è limitata nel suo ammontare a 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo della spedizione. L'unità di conto è il DSP (diritti speciali di prelievo) del Fondo monetario internazionale; la conversione è disciplinata dal § 431 comma 4 HGB.

La presente limitazione non si applica nella misura in cui il danno sia riconducibile a dolo o a una colpa equiparata al dolo (condotta temeraria e con la consapevolezza che un danno si sarebbe con probabilità verificato) del Prestatore o dei suoi ausiliari, nonché nei casi di cui al § 8 comma 1 delle presenti CGC.

(6) In luogo della disciplina di cui al comma 5 le parti possono convenire in forma testuale l'applicazione delle Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017); esse contengono una corrispondente limitazione di responsabilità di 8,33 DSP per chilogrammo nonché importi massimi integrativi per ciascun caso di danno e per ciascun evento dannoso. Su richiesta il Prestatore mette a disposizione in forma testuale il testo integrale delle ADSp 2017.

(7) Documentazione, onere di esame e di contestazione. Il Prestatore documenta l'entrata merci secondo il numero dei pezzi e lo stato esteriormente riconoscibile nonché l'uscita merci e mette tale documentazione a disposizione del Committente su richiesta in forma testuale; egli la conserva per almeno dodici mesi dopo la riconsegna. Il Committente deve esaminare senza indugio la documentazione di entrata e di uscita merci resagli accessibile nonché la merce restituita e segnalare le difformità, le quantità mancanti o i danneggiamenti esteriormente riconoscibili entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione ovvero dalla riconsegna, in forma testuale (§ 126b BGB); i danni non esteriormente riconoscibili devono essere segnalati entro cinque giorni lavorativi dalla loro scoperta. Per il resto si applicano le disposizioni di legge, in particolare la denuncia del danno ai sensi del § 438 HGB nonché la ripartizione legale dell'onere di allegazione e di prova; con la presente disciplina non è espressamente connessa alcuna deroga alla ripartizione legale dell'onere della prova a svantaggio del Committente.

(8) Le suddette limitazioni di responsabilità valgono anche a favore dei rappresentanti legali, dei collaboratori, degli ausiliari e dei subappaltatori del Prestatore.

(9) Il Prestatore avverte che i danni che eccedono i limiti di responsabilità di legge ovvero sopra convenuti possono essere coperti da un'assicurazione delle merci, dei trasporti o del deposito stipulata dal Committente. Su richiesta del Committente in forma testuale, il Prestatore verifica la pattuizione di una responsabilità più ampia o la stipulazione di un'assicurazione aggiuntiva dietro corrispettivo separato.


§ 9 Deposito, termini di giacenza e realizzo

(1) Un deposito di breve durata delle merci è possibile nell'ambito dell'estensione delle prestazioni oggetto dell'incarico. Le tariffe di deposito risultano dal listino prezzi in vigore. Il tipo e il luogo dell'immagazzinamento sono rimessi all'equo apprezzamento del Prestatore; un diritto a una determinata superficie di magazzino concretamente assegnata sussiste soltanto in caso di espresso accordo in forma testuale.

(2) Recesso e ritiro. Qualora il Committente tenga merci in deposito per più di 60 giorni senza incaricare una riconsegna, un ulteriore inoltro o un ritiro, il Prestatore ha il diritto di recedere dal contratto di deposito relativamente alle merci interessate con un preavviso di 14 giorni in forma testuale (§ 126b BGB) e di invitare il Committente al ritiro o al conferimento dell'incarico di una spedizione. Restano impregiudicati il diritto di recesso per giusta causa nonché il § 473 HGB. I costi di deposito continuano a maturare fino all'effettivo prelievo dal magazzino, ritiro o realizzo.

(3) Realizzo. Qualora il Committente non ottemperi all'invito di cui al comma 2, il Prestatore ha il diritto, previa ulteriore diffida in forma testuale con fissazione di un congruo termine supplementare di almeno 14 giorni, di realizzare le merci secondo le disposizioni sulla vendita in danno (§ 373 commi 2-5 HGB). Il ricavato del realizzo viene versato senza indugio al Committente previa detrazione dei crediti insoluti del Prestatore derivanti dal rapporto d'affari nonché delle ragionevoli spese di realizzo; qualora il versamento non sia possibile, l'importo viene depositato. Il Prestatore rilascia un rendiconto in forma testuale in merito al realizzo e alla compensazione.

(4) Smaltimento. Soltanto le merci comprovatamente non realizzabili – in particolare merce deteriorata, danneggiata, scaduta, giuridicamente non commerciabile o per altri motivi non collocabile sul mercato – possono essere smaltite a regola d'arte dal Prestatore previo preavviso in forma testuale. Lo smaltimento viene documentato (tipo, quantità, motivo, momento, ove possibile fotografie nonché attestazione di smaltimento) e comprovato al Committente su richiesta. I costi dello smaltimento sono a carico del Committente.

(5) I diritti legali di pegno e di ritenzione del Prestatore (§ 10) restano impregiudicati dalle disposizioni che precedono.


§ 10 Diritto di pegno e diritto di ritenzione

(1) Al Prestatore spettano i diritti di pegno di legge, in particolare il diritto di pegno dello spedizioniere ai sensi del § 464 HGB e il diritto di pegno del depositario ai sensi del § 475b HGB, in ciascun caso per tutti i crediti fondati sul rispettivo contratto, sulla merce che si trova in suo possesso e sui documenti di accompagnamento ad essa relativi.

(2) Le parti convengono inoltre un diritto di pegno convenzionale nonché un diritto di ritenzione convenzionale del Prestatore su tutte le merci, gli imballaggi, i documenti e gli altri beni del Committente che pervengano nel possesso del Prestatore, per tutti i crediti esigibili derivanti dall'intero rapporto d'affari. Tale pattuizione è necessaria perché il diritto di ritenzione commerciale ai sensi del § 369 HGB vale soltanto tra commercianti; essa si applica pertanto anche nei confronti di committenti che siano bensì imprenditori ai sensi del § 14 BGB, ma non commercianti ai sensi dei §§ 1 e segg. HGB.

(3) L'esercizio del diritto di pegno e di ritenzione è ammissibile soltanto nella misura in cui esso risulti proporzionato, tenuto conto dell'entità del credito insoluto e dei legittimi interessi del Committente. Il realizzo del pegno è disciplinato dalle disposizioni di legge; esso deve essere previamente minacciato al Committente in forma testuale con fissazione di un congruo termine.

(4) Nessun acquisto della proprietà. Sulle merci consegnate e lavorate il Prestatore non acquista alcuna proprietà. Ogni lavorazione, trasformazione, sovraimballaggio o unione avviene sempre su incarico e per conto del Committente; le parti concordano che il Committente rimane proprietario delle merci e che il Prestatore le custodisce soltanto quale detentore per conto del Committente.


§ 11 Prescrizione

(1) Le pretese derivanti da prestazioni di deposito e dal procacciamento della spedizione si prescrivono in un anno; in caso di dolo o di colpa equiparata al dolo il termine di prescrizione è di tre anni. Al riguardo si applica il § 439 HGB, applicabile per analogia al contratto di spedizione e al contratto di deposito in magazzino; per l'inizio e la sospensione della prescrizione valgono le disposizioni di legge.

(2) Per le pretese derivanti da prestazioni di lavorazione valgono i termini di prescrizione di legge.

(3) Restano impregiudicate le pretese per lesione della vita, dell'integrità fisica o della salute nonché le pretese da dolo e colpa grave; per esse valgono sempre i termini di prescrizione di legge.


§ 12 Forza maggiore

(1) Gli eventi di forza maggiore liberano le parti dai loro obblighi di prestazione per la durata dell'impedimento e nella misura dei suoi effetti. Sono considerati forza maggiore gli eventi imprevedibili, non imputabili alla parte interessata e non evitabili neppure con la diligenza esigibile, in particolare catastrofi naturali, incendi, alluvioni, guerre, attentati terroristici, epidemie e pandemie, provvedimenti autoritativi e chiusure aziendali, attacchi informatici a infrastrutture critiche, interruzioni delle reti energetiche e di telecomunicazione, blocchi della circolazione nonché legittime azioni sindacali.

(2) La parte interessata informa senza indugio l'altra parte in forma testuale in merito al verificarsi, alla durata presumibile e agli effetti dell'evento e compie gli sforzi esigibili per limitarne gli effetti. Permane l'obbligo del Prestatore di mettere in sicurezza, nei limiti dell'esigibile, le merci depositate.

(3) Qualora l'impedimento perduri per più di 60 giorni, ciascuna parte ha il diritto di recedere in forma testuale dall'incarico interessato. Le prestazioni già eseguite devono essere remunerate. Non sussistono pretese risarcitorie per il ritardo o la mancata prestazione causati da forza maggiore, nella misura in cui la parte interessata non sia responsabile dell'impedimento.


§ 13 Sanzioni, embarghi e controllo delle esportazioni

(1) Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di sanzioni, embarghi e controllo delle esportazioni dell'Unione europea, della Repubblica federale di Germania e delle Nazioni Unite nonché, ove applicabili, degli Stati Uniti d'America.

(2) Il Committente assicura che né esso stesso né i suoi soci, i suoi titolari effettivi o i destinatari da esso indicati figurano in un elenco di sanzioni pertinente e che le merci non sono destinate né a un destinatario elencato, né a un territorio soggetto a embargo, né a un impiego finale vietato (in particolare impiego in ambito militare, nucleare o bellico). Le variazioni devono essere comunicate senza indugio.

(3) Il Prestatore ha il diritto di rifiutare la prestazione, di sospenderla o di recedere dal contratto senza preavviso qualora sussistano indizi concreti di una violazione dei commi 1 o 2 oppure qualora l'esecuzione della prestazione lo esporrebbe a un rischio sanzionatorio. In tal caso non sussistono pretese del Committente a motivo del rifiuto della prestazione.

(4) Il Committente manleva il Prestatore da tutti gli svantaggi, dalle sanzioni pecuniarie e dalle pretese che derivino da una violazione dei commi 1 e 2, salvo che egli non sia responsabile della violazione.


§ 14 Protezione dei dati e trattamento per conto del titolare

(1) Il trattamento dei dati personali del Committente avviene conformemente alla nostra informativa sulla privacy.

(2) Nella misura in cui il Prestatore, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni, tratti su istruzione dati personali di clienti finali o di altri interessati del Committente – in particolare nella spedizione FBM e nella gestione dei resi –, si applica in via integrativa l'Allegato 1 (Trattamento per conto del titolare ai sensi dell'art. 28 GDPR), che costituisce parte integrante delle presenti CGC.

(3) Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR è al riguardo il Committente. Egli è responsabile della liceità della messa a disposizione dei dati e del loro trattamento e assicura di essere legittimato alla trasmissione dei dati al Prestatore.


§ 15 Lingua del contratto e delle trattative

(1) La lingua del contratto e delle trattative è il tedesco o l'inglese.

(2) Qualora le presenti CGC o i documenti contrattuali siano messi a disposizione in ulteriori versioni linguistiche, queste servono esclusivamente a una migliore comprensione. In caso di divergenze o di differenze interpretative tra le versioni linguistiche è esclusivamente determinante la versione tedesca.


§ 16 Disposizioni finali

(1) Si applica il diritto della Repubblica federale di Germania con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

(2) Qualora il Committente sia commerciante, persona giuridica di diritto pubblico o patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti dalle presenti CGC o in connessione con esse è la sede commerciale del Prestatore. Il Prestatore ha inoltre il diritto di agire in giudizio presso il foro generale del Committente.

(3) Qualora singole disposizioni delle presenti CGC siano o divengano in tutto o in parte inefficaci, l'efficacia delle restanti disposizioni resta impregiudicata. Alla disposizione inefficace subentrano le disposizioni di legge (§ 306 comma 2 BGB).

(4) Le modifiche e le integrazioni delle presenti CGC richiedono la forma testuale (§ 126b BGB); ciò vale anche per l'abrogazione del presente requisito di forma testuale.

(5) Prevalenza dell'accordo individuale. Gli accordi contrattuali individuali prevalgono sempre, ai sensi del § 305b BGB, sulle presenti condizioni generali di contratto. Essi non sono soggetti ad alcuna forma; la clausola sulla forma testuale di cui al comma 4 non limita la prevalenza degli accordi individuali.


Allegato 1: Trattamento per conto del titolare ai sensi dell'art. 28 GDPR

Il presente allegato si applica nella misura e per il tempo in cui il Prestatore tratta per conto del Committente dati personali – in particolare nella spedizione ai clienti finali del Committente (FBM) e nella gestione dei resi. Su richiesta del Committente esso viene concluso in aggiunta quale documento separato in forma testuale.

1. Oggetto, durata e vincolo alle istruzioni

(1) Oggetto del trattamento per conto del titolare è il trattamento di dati personali che il Prestatore esegue per conto del Committente ai fini dell'erogazione delle prestazioni descritte al § 2 delle presenti CGC.

(2) La durata del trattamento per conto del titolare corrisponde alla durata del rapporto contrattuale sottostante. Essa termina con la cessazione di quest'ultimo, al più tardi con la restituzione o la cancellazione dei dati ai sensi del punto 8.

(3) Il Prestatore tratta i dati esclusivamente su istruzione documentata del Committente, salvo che sia obbligato al trattamento dal diritto dell'Unione o dal diritto tedesco; in tal caso egli comunica al Committente tali obblighi giuridici prima del trattamento, sempre che il diritto non lo vieti per un rilevante motivo di interesse pubblico. Le istruzioni devono essere impartite in forma testuale. Qualora il Prestatore ritenga che un'istruzione violi la normativa in materia di protezione dei dati, ne informa senza indugio il Committente; egli ha il diritto di sospenderne l'esecuzione finché il Committente non confermi o modifichi l'istruzione.

2. Natura e finalità del trattamento

Natura del trattamento: raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, utilizzo, stampa (etichette di spedizione, bolle di consegna), comunicazione a fornitori di servizi di trasporto e a marketplace, raffronto, cancellazione e distruzione.

Finalità del trattamento: prelievo, imballaggio e spedizione di merci ai clienti finali del Committente, creazione di documenti di spedizione e tracciamento delle spedizioni, accettazione e gestione dei resi compresa l'attribuzione all'ordine originario, chiarimento di danni da trasporto e di reclami.

3. Natura dei dati e categorie di interessati

Natura dei dati personali: nome ed eventualmente ragione sociale, indirizzo di consegna e di fatturazione, indirizzo e-mail e numero di telefono (nella misura in cui siano trasmessi per la consegna), numeri di ordine, di spedizione e di reso, indicazioni sul contenuto della spedizione, contenuti della comunicazione in relazione a resi e reclami.

Categorie di interessati: clienti finali e ordinanti del Committente, destinatari di spedizioni, referenti e dipendenti del Committente.

Le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 GDPR non costituiscono oggetto del trattamento e non possono essere trasmesse al Prestatore.

4. Riservatezza

Il Prestatore tratta i dati in modo riservato. Le persone autorizzate al trattamento sono vincolate alla riservatezza, salvo che siano già soggette a un adeguato obbligo legale di segretezza (art. 28 par. 3 lett. b GDPR). L'obbligo permane anche dopo la cessazione dell'attività. Il Prestatore è un'impresa individuale; l'accesso ai dati personali avviene di regola esclusivamente da parte del titolare.

5. Misure tecniche e organizzative (art. 32 GDPR)

Il Prestatore adotta in particolare le seguenti misure e le mantiene per tutta la durata del contratto:

  • Controllo dell'accesso fisico: edificio di magazzino e di lavorazione chiuso a chiave, accesso consentito soltanto al titolare e a persone espressamente autorizzate; consegne e ritiri soltanto in accompagnamento; nessuna area di magazzino accessibile al pubblico.
  • Controllo dell'accesso ai sistemi e ai dati: dispositivi protetti da password e cifrati, con manutenzione di sistema aggiornata; nessun accesso di terzi ai sistemi impiegati e agli account utente; nessuna credenziale di accesso condivisa.
  • Controllo della trasmissione: trasmissione dei dati di indirizzo e di spedizione ai marketplace e ai fornitori di servizi di trasporto esclusivamente tramite connessioni cifrate (TLS).
  • Controllo dei supporti dati e dei documenti: i documenti di spedizione e le bolle di consegna non vengono conservati in modo liberamente accessibile; i documenti cartacei contenenti dati personali vengono distrutti nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati (distruggidocumenti).
  • Controllo della disponibilità: backup periodico dei dati degli incarichi e delle spedizioni; protezione da incendio, umidità e accesso non autorizzato.
  • Controllo della separazione: archiviazione dei dati separata per ciascun committente; nessuna aggregazione con i dati di altri committenti.
  • Piano di cancellazione: cancellazione ovvero distruzione dei dati di spedizione e di reso alla scadenza dei termini legali di conservazione previsti dal diritto commerciale e tributario (a seconda del tipo di documento, di norma sei, otto o dieci anni ai sensi dei §§ 257 HGB, 147 AO, codice tributario tedesco), per il resto al venir meno della finalità.

Il Prestatore verifica le misure in funzione delle circostanze, comunque almeno annualmente, e le adegua allo stato della tecnica. Le modifiche non possono comportare un livello di protezione inferiore.

6. Sub-responsabili del trattamento

(1) Il Committente conferisce al Prestatore l'autorizzazione generale a ricorrere ad altri responsabili del trattamento. Attualmente vengono impiegati in particolare fornitori di servizi di trasporto e di corriere nonché fornitori di servizi informatici per la posta elettronica e il backup dei dati. Nella misura in cui i fornitori di servizi di trasporto trattino i dati di indirizzo sotto la propria responsabilità ai fini della consegna, essi agiscono quali titolari autonomi del trattamento.

(2) Il Prestatore informa il Committente in forma testuale in merito alle modifiche previste relative all'inserimento o alla sostituzione di altri responsabili del trattamento. Il Committente può opporsi entro 14 giorni per un rilevante motivo attinente alla protezione dei dati.

(3) Il Prestatore vincola i sub-responsabili del trattamento a un livello di protezione dei dati corrispondente ai requisiti del presente allegato (art. 28 par. 4 GDPR). Un trattamento al di fuori dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ha luogo soltanto nel rispetto degli artt. 44 e segg. GDPR.

7. Obblighi di assistenza (art. 28 par. 3 lett. e ed f GDPR)

(1) Il Prestatore assiste il Committente con misure tecniche e organizzative adeguate nell'adempimento delle richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti di cui al Capo III del GDPR. Qualora un interessato si rivolga direttamente al Prestatore, questi trasmette senza indugio la richiesta al Committente.

(2) Il Prestatore assiste il Committente nel rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 GDPR, in particolare in materia di sicurezza del trattamento, di notifica delle violazioni dei dati personali, di valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e di consultazioni preventive dell'autorità di controllo.

(3) Il Prestatore notifica al Committente le violazioni dei dati personali senza indugio, al più tardi entro 24 ore dalla presa di conoscenza, in forma testuale, con indicazione delle circostanze note, delle categorie di dati interessate e delle misure adottate.

8. Cancellazione e restituzione dopo la cessazione

Al termine dell'erogazione delle prestazioni di trattamento il Prestatore, a scelta del Committente, cancella tutti i dati personali oppure li restituisce e cancella le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o il diritto tedesco prevedano un obbligo di conservazione (art. 28 par. 3 lett. g GDPR). Su richiesta il Prestatore attesta la cancellazione in forma testuale. I documenti soggetti a obbligo di conservazione ai sensi del diritto commerciale o tributario vengono conservati in modo bloccato fino alla scadenza del rispettivo termine e successivamente distrutti.

9. Attestazioni e diritti di controllo

(1) Il Prestatore mette a disposizione del Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente verifiche, comprese le ispezioni (art. 28 par. 3 lett. h GDPR).

(2) I controlli in loco hanno luogo previo tempestivo preavviso con congruo termine, durante gli orari di lavoro e senza turbative evitabili del ciclo operativo, di regola al massimo una volta all'anno nonché in funzione delle circostanze in presenza di concreti motivi di sospetto. Il Committente sostiene i costi che gliene derivano; può essere convenuto un adeguato rimborso spese a favore del Prestatore.

(3) Il Prestatore tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del titolare ai sensi dell'art. 30 par. 2 GDPR e presenta su richiesta l'estratto riguardante il Committente.

10. Rapporto con le restanti disposizioni

In caso di contrasto tra il presente allegato e le restanti disposizioni delle presenti CGC, le disposizioni del presente allegato prevalgono per quanto attiene al trattamento di dati personali per conto del titolare. La responsabilità è disciplinata dall'art. 82 GDPR e dalle disposizioni di legge; il § 8 delle presenti CGC resta impregiudicato per le restanti pretese contrattuali.

Aggiornamento: agosto 2026 · Zbranca MTZ World · P. IVA: DE360335852

La presente è una traduzione a scopo informativo. In caso di divergenze prevale la versione tedesca disponibile su https://prepcenterfba.eu/agb.html